Art. 1
In vigore dal 31 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 11 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Umberto I", di Ancona, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "Umberto I", con sede in Ancona, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale delle Marche;
un membro eletto dal consiglio comunale di Ancona;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 aprile 1930.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1969
Atti del Governo registro n. 224, foglio n. 138. - GRECO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-18;1336#art-1