Art. 1

In vigore dal 14 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Maria Vittoria" di Torino è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l' dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Maria Vittoria", con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino; due membri eletti dal consiglio comunale di Torino; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 102, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1964, registro n. 1 Interno, foglio n. 264. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 71. - GRECO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Vittoria", di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo