Art. 1
In vigore dal 14 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota del 3 luglio 1968, n. 4181, con la quale il medico provinciale di Siracusa richiede la revoca totale delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per quel capoluogo di provincia, dichiarazioni contenute nei regi decreti 7 ottobre 1904, n. 563 e 21 agosto 1908, n. 777;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal consiglio provinciale di sanità di Siracusa nella seduta del 19 giugno 1968;
Visti i regi decreti 7 ottobre 1904, n. 563 e 21 agosto 1908, n. 777 contenenti le sopradette dichiarazioni;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per il comune di Siracusa, contenute dai regi decreti 7 ottobre 1904, n. 563 e 21 agosto 1908, n. 777, sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 85. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-16;1263#art-1