Art. 3
In vigore dal 28 giu 1969
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato composto da tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal rettore della predetta università, sentito il consiglio di amministrazione della stessa Università cattolica del S. Cuore di Milano.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il rettore dell'Università cattolica provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 27. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-14;1563#art-3