Art. 2
In vigore dal 6 dic 1968
È istituito ai sensi dell' (sub. art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-09;1161#art-2