Art. 1
In vigore dal 1 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dallo anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874;
Visti i verbali delle adunanze del 23 gennaio e del 9 marzo 1968, nelle quali la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica venga destinato al raddoppiamento della cattedra di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, anziché per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte di conti, addì 9 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 93. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1142#art-1