Art. 1

In vigore dal 13 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che attribuisce al Governo la competenza a definire i tipi di macchine radiogene il cui impiego può determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione; Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare; Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità; Decreta: Articolo unico Sono soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, i tipi di macchine radiogene (apparecchi generatori di radiazioni) che abbiano le seguenti caratteristiche: 1) tubi, valvole, apparecchiature e ogni altro dispositivo in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie: a) superiori a 20 keV; b) superiori a 5 keV ed inferiori o uguali a 20 keV, quando l'intensità di dose di esposizione, a dispositivo comunque in funzione, sia uguale o superiore a 0,1 millirontgen per ora (o millirem per ora) a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna del dispositivo stesso; 2) apparecchi di televisione in genere nelle condizioni normali di funzionamento, nei quali l'intensità di dose di esposizione, a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchio, sia uguale o superiore a 0,5 millirontgen per ora. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1968 SARAGAT LEONE - ANDREOTTI - RESTIVO - BOSCO - ZELIOLI LANZINI Visto, il Guardasigilli: CAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 60. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1428#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Definizione dei tipi di macchine radiogene il cui impiego puo' determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione. — Testo vigente | Portale Normativo