Art. 1
In vigore dal 13 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che attribuisce al Governo la competenza a definire i tipi di macchine radiogene il cui impiego può determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione;
Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità;
Decreta:
Articolo unico
Sono soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, i tipi di macchine radiogene (apparecchi generatori di radiazioni) che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) tubi, valvole, apparecchiature e ogni altro dispositivo in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie:
a) superiori a 20 keV;
b) superiori a 5 keV ed inferiori o uguali a 20 keV, quando l'intensità di dose di esposizione, a dispositivo comunque in funzione, sia uguale o superiore a 0,1 millirontgen per ora (o millirem per ora) a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna del dispositivo stesso;
2) apparecchi di televisione in genere nelle condizioni normali di funzionamento, nei quali l'intensità di dose di esposizione, a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchio, sia uguale o superiore a 0,5 millirontgen per ora.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1968
SARAGAT
LEONE - ANDREOTTI -
RESTIVO - BOSCO -
ZELIOLI LANZINI
Visto, il Guardasigilli: CAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 60. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1428#art-1