Art. 2
In vigore dal 21 dic 1968
A seguito della ripartizione disposta con il precedente , i posti di assistente ordinario che risultano ancora disponibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ammontano a trentatre unità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 3. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1204#art-2