Art. 1
In vigore dal 27 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 360, è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina del lavoro è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di medicina del lavoro
(durata del corso: 3 anni)
1° Anno:
1. Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2. Tecnologia ed igiene del lavoro;
3. Patologia e clinica del lavoro;
4. Psicologia del lavoro;
2° Anno:
1. Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2. Tecnologia ed igiene del lavoro;
3. Patologia e clinica del lavoro;
4. Psicologia del lavoro;
5. Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
6. Infortunistica e pronto soccorso;
7. Biometria e statistica sanitaria;
8. Medicina preventiva dei lavoratori.
3° Anno:
1. Patologia e clinica del lavoro;
2. Tecnologia ed igiene del lavoro;
3. Infortunistica e pronto soccorso;
4. Medicina legale delle assicurazioni;
5. Medicina preventiva dei lavoratori;
6. Radiologia e medicina nucleare;
7. Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
8. Dermatologia professionale.
Internato di un mese per ogni anno di corso.
Il numero degli specializzandi è fissato in 15 per ogni anno di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 78. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1133#art-1