Art. 1

In vigore dal 27 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 360, è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina del lavoro è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di medicina del lavoro (durata del corso: 3 anni) 1° Anno: 1. Fisiologia del lavoro ed ergonomia; 2. Tecnologia ed igiene del lavoro; 3. Patologia e clinica del lavoro; 4. Psicologia del lavoro; 2° Anno: 1. Fisiologia del lavoro ed ergonomia; 2. Tecnologia ed igiene del lavoro; 3. Patologia e clinica del lavoro; 4. Psicologia del lavoro; 5. Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 6. Infortunistica e pronto soccorso; 7. Biometria e statistica sanitaria; 8. Medicina preventiva dei lavoratori. 3° Anno: 1. Patologia e clinica del lavoro; 2. Tecnologia ed igiene del lavoro; 3. Infortunistica e pronto soccorso; 4. Medicina legale delle assicurazioni; 5. Medicina preventiva dei lavoratori; 6. Radiologia e medicina nucleare; 7. Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 8. Dermatologia professionale. Internato di un mese per ogni anno di corso. Il numero degli specializzandi è fissato in 15 per ogni anno di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 78. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1133#art-1

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Art. 1 Modificazioni sullo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo