Art. 1
In vigore dal 20 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto superiore anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, e modificato come appresso:
Il primo comma dell'articolo 5 viene abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 5. - Il direttore dell'istituto è eletto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo e deve essere scelto tra i professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, che siano, o siano stati incaricati nell'istituto, da oltre un quinquennio.
Art. 19. - È modificato nel senso che gli insegnamenti di "Legislazione, regolamentazione ed organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni" e di "Teoria e metodologia delle attività motorie" vengano trasferite dal gruppo B (tecnico-addestrativo) al gruppo A (scientifico-culturale - Sezione 2°).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 72. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1109#art-1