Art. 1
In vigore dal 17 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto presidenziale in data 3 luglio 1968, in corso di registrazione col quale è stato assegnato un posto di ruolo di tecnico laureato al Centro di microscopia elettronica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia;
Vista la deliberazione in data 2 maggio 1968, con la quale la facoltà di medicina veterinaria aveva chiesto un posto di tecnico laureato per il Centro di microscopia elettronica annesso alla facoltà medesima;
Decreta:
Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con il decreto presidenziale in data 3 luglio 1968 al Centro di microscopia elettronica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, si intende assegnato al centro anzidetto della facoltà di medicina veterinaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 69 -- GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1103#art-1