Art. 1
In vigore dal 27 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 534, emesso nell'adunanza del 9 aprile 1968;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Morcone, in provincia di Benevento, limitatamente alla zona tinteggiata in giallo nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1968
SARAGAT
NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 17. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-14;1217#art-1