Art. 1

In vigore dal 22 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: Articolo unico Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è sostituito dal seguente: "Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1968 SARAGAT LEONE - COLOMBO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 50. - GRECO
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Art. 1 Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo