Art. 1
In vigore dal 22 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è sostituito dal seguente:
"Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1968
SARAGAT
LEONE - COLOMBO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 50. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-14;1121#art-1