Art. 1

In vigore dal 13 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il decreto presidenziale 7 ottobre 1960, n. 1568 con il quale l'abitato di Pisticci, in provincia di Matera, fu aggiunto gli abitati indicati nella tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (trasferimento di abitati minacciati da frane); Ritenuto che per una parte dell'abitato non si sono verificate ulteriori gravi manifestazioni franose, per cui è sufficiente procedere al suo consolidamento in sostituzione del trasferimento con esclusione dei rioni Croci e Dirupo; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 728 nell'adunanza del 9 aprile 1968; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: L'abitato di Pisticci, in provincia di Matera, con esclusione dei rioni Croci e Dirupo, per i quali rimane operante il disposto del decreto presidenziale 7 ottobre 1960, n. 1568, è cancellato dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed è aggiunto agli abitati indicati nella tabella D, titolo IV, della legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1968 SARAGAT NATALI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 49. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-14;1096#art-1

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