Art. 1
In vigore dal 27 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Vista la proposta dell'amministrazione provinciale di Bergamo e la relazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e dell'ufficio del genio civile di Bergamo in data 15 luglio 1966, per la classifica - in comprensorio di bonifica montana - del territorio delle Valli Imagna e S. Martino, della superficie di ha. 11.124, ricadente in provincia di Bergamo;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio delle Valli Imagna e S. Martino, in provincia di Bergamo - della superficie di ha. 11.124 ed il cui perimetro e riportato con una linea di colore marrone nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto - è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968
SARAGAT
SEDATI - NATALI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n.225, foglio n. 73. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-11;1467#art-1