Art. 2

In vigore dal 9 nov 1968
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968/69 saranno assegnati con separati provvedimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 36. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-11;1082#art-2

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