Art. 1

In vigore dal 11 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 25 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio, presso la facoltà di economia e commercio. Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio Art. 26. - È istituito presso la facoltà di economia e commercio, il Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio. Art. 27. - Il centro ha lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento degli istituti di istruzione superiore operanti nel settore degli studi economici e sociali, per il progresso della scienza anche a mezzo di ricerche autonome e per l'elevazione degli studi superiori. Il collegio, annesso al centro, ha lo scopo di consentire ai giovani più meritevoli e meno abbienti, scelti a mezzo di concorso nazionale, l'esercizio del diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Art. 28. - Il centro persegue le sue finalità attraverso l'attività della facoltà di economia e commercio, della annessa scuola di statistica, di scuole dirette a fini speciali e di scuole di perfezionamento, nonché a mezzo di corsi di perfezionamento e di cultura, di seminari, di conferenze, di visite aziendali, di viaggi d'istruzione in Italia e all'estero. Al migliore conseguimento delle dette finalità concorrono l'attività didattica che viene svolta nel collegio e l'assistenza fornita dallo stesso. Il centro curerà la pubblicazione di una rivista di studi economici e sociali, nonché degli annuali relativi alla vita del centro e alle ricerche scientifiche da esso promosse. Art. 29. - Sono organi del centro: A) Il presidente; B) il consiglio direttivo. È presidente del centro, il rettore dell'Università di Messina. Fanno parte del consiglio direttivo, oltre il rettore, i professori di ruolo della facoltà di economia e commercio della stessa università. Art. 30. - Entro il mese di marzo di ciascun anno, il consiglio direttivo delibera in ordine al programma per il triennio successivo. Art. 31. - Il centro ha la propria sede provvisoriamente in locali messi a disposizione della facoltà di economia e commercio. Il centro e il collegio avranno la loro sede definitiva negli stabili che verranno costruiti ed attrezzati con i fondi a ciò destinati dalla Regione siciliana. Art. 32. - Per le spese inerenti al funzionamento del collegio, provvede, con fondi che verranno all'uopo reperiti, l'Università di Messina, che ne ha l'amministrazione. Art. 33. - Il governo didattico e disciplinare del collegio spetta ad una commissione, composta dal rettore, quale presidente del centro e da quattro professori titolari della facoltà di economia e commercio scelti dal consiglio di facoltà. La commissione è costituita con decreto del rettore e dura in carica due anni; ad essa si applicano le norme proprie degli organi collegiali universitari. La commissione ha facoltà di affidare incarichi permanenti a propri componenti e può altresì istituire commissioni speciali per lo studio di problemi particolari o per la condotta di determinata attività. Art. 34. - Il rettore dell'università è il direttore del collegio. Sovrintende al buon andamento didattico e disciplinare e coordina l'attività della commissione che è da lui convocata. Sorveglia su tutto il funzionamento del collegio e prende i provvedimenti di urgenza nel campo didattico e disciplinare. Tutte le attribuzioni del direttore del collegio, nei casi di delega, di assenza e di impedimento, sono svolte dal più anziano dei componenti della commissione didattica e disciplinare. Art. 35. - L'anno accademico del collegio ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Art. 36. - Con apposito regolamento, saranno dettate le norme relative all'ammissione dei giovani al collegio, al trattamento per gli ammessi, all'organico e al trattamento giuridico ed economico del personale insegnante ed assistente, ed a tutti gli atti di attività del collegio. Art. 37. - Spetta al rettore dell'università, quale presidente del centro e della commissione didattica e disciplinare del collegio, di promuovere l'emanazione degli atti e provvedimenti di riconoscimento governativo o regionale, che dovessero essere ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali del centro e del collegio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 109. - CARUSO
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