Art. 1

In vigore dal 5 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1968, in corso di registrazione, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di novantasette dei cento posti di ruolo di tecnico laureato, istituiti con effetto dal 1 luglio 1968 con legge 3 novembre 1961, n. 1255; Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei tre posti di ruolo di tecnico laureato rimasti ancora da ripartire sul contingente dei posti di cui sopra; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I rimanenti tre posti di ruolo di tecnico laureato dei cento, istituiti con effetto dal 1 luglio 1968 con legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come segue: UNIVERSITÀ DI ROMA Numero dei posti Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali: Istituto di chimica (per la II cattedra di chimica analitica)..................... 1 Istituto di istologia ed embriologia.......................... 1 Facolta di economia e commercio: Istituto di lingue............................................ 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 30. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1076#art-1

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