Art. 1
In vigore dal 5 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1968, in corso di registrazione, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di novantasette dei cento posti di ruolo di tecnico laureato, istituiti con effetto dal 1 luglio 1968 con legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei tre posti di ruolo di tecnico laureato rimasti ancora da ripartire sul contingente dei posti di cui sopra;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I rimanenti tre posti di ruolo di tecnico laureato dei cento, istituiti con effetto dal 1 luglio 1968 con legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come segue:
UNIVERSITÀ DI ROMA
Numero
dei posti Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di chimica
(per la II cattedra di chimica analitica)..................... 1
Istituto di istologia ed embriologia.......................... 1
Facolta di economia e commercio:
Istituto di lingue............................................ 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 30. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1076#art-1