Art. 1
In vigore dal 22 ott 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Chemioterapia".
Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:
Complementi di chimica tossicologica;
Impianti dell'industria farmaceutica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 188. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1019#art-1