Art. 1

In vigore dal 22 ott 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 102 è abrogato e sostituito dal seguente: "La Facoltà di farmacia conferisce: a) la laurea in farmacia; b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche". Dopo l'art. 110 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia: Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche Art. 111. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di 5 anni, divisi in un biennio ed un triennio. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica. Insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa); * 2) anatomia umana; * 3) botanica farmaceutica; * 4) chimica fisica; * 5) chimica generale ed inorganica; ** 6) chimica organica I; * 7) fisica; 8) fisiologia generale; * 9) istituzioni di matematiche; 10) microbiologia e igiene; Triennio: 11) analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa); 12) analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti); * 13) biochimica applicata; * 14) chimica biologica; * 15) chimica degli alimenti; * 16) chimica farmaceutica applicata; * 17) chimica farmaceutica e tossicologica I; * 18) chimica farmaceutica e tossicologica II; ** 19) chimica organica II; * 20) farmacologia e farmacognosia; 21) impianti dell'industria farmaceutica; 22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 23) metodi fisici in chimica organica; 24) saggi e dosaggi farmacologici; * 25) tecnica e legislazione farmaceutica; Insegnamenti complementari: * 1) complementi di chimica tossicologica; * 2) farmacologia molecolare; * 3) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; 4) chimica delle sostanze organiche naturali; * 5) microchimica; * 6) mineralogia; 7) prodotti dietetici; 8) prodotti cosmetici. Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti. Art. 112. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di almeno due materie a scelta fra quelle complementari; deve inoltre presentare una dissertazione scritta, di indole sperimentale, e il titolo di tre argomenti liberamente scelti ed appartenenti a materia differente da quella sulla quale verta la dissertazione scritta. L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica della dissertazione scritta e degli argomenti prescelti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 190. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1017#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo