Art. 4

In vigore dal 22 ott 1968
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 luglio 1968 SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 13. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-07-26;1016#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "chirurgia maxillofacciale" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo