Art. 1
In vigore dal 24 set 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
Filosofia politica;
Dinamica economica.
Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "diritto tributario".
Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Glottologia;
Estetica;
Storia della musica;
Storia della critica;
Storia della filosofia antica;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia della scienza e della tecnica;
Antropologia culturale;
Statistica;
Psicologia sociale;
Metodologia delle scienze sociali.
Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Glottologia;
Estetica;
Storia della musica;
Storia della critica;
Storia della filosofia antica;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia della scienza e della tecnica;
Antropologia culturale;
Statistica;
Psicologia sociale;
Metodologia delle scienze sociali;
Tecnologia dell'educazione.
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Glottologia;
Estetica;
Storia della musica;
Storia della critica;
Storia della filosofia antica;
Storia delle tradizioni popolari.
Art. 186. - All'elenco degli insegnamenti del terzo anno della scuola di specializzazione in chirurgia plastica è aggiunto quello di:
"Chirurgia plastica della mano".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 114. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-07-23;950#art-1