Art. 1

In vigore dal 24 set 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di: Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa; Filosofia politica; Dinamica economica. Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "diritto tributario". Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Glottologia; Estetica; Storia della musica; Storia della critica; Storia della filosofia antica; Storia delle tradizioni popolari; Storia della scienza e della tecnica; Antropologia culturale; Statistica; Psicologia sociale; Metodologia delle scienze sociali. Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Glottologia; Estetica; Storia della musica; Storia della critica; Storia della filosofia antica; Storia delle tradizioni popolari; Storia della scienza e della tecnica; Antropologia culturale; Statistica; Psicologia sociale; Metodologia delle scienze sociali; Tecnologia dell'educazione. Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Glottologia; Estetica; Storia della musica; Storia della critica; Storia della filosofia antica; Storia delle tradizioni popolari. Art. 186. - All'elenco degli insegnamenti del terzo anno della scuola di specializzazione in chirurgia plastica è aggiunto quello di: "Chirurgia plastica della mano". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 114. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-07-23;950#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo