Art. 3

In vigore dal 9 ott 1968
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1968 SARAGAT MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 163. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-28;978#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo