Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce

Art. 19

In vigore dal 20 dic 1968
Per gli studenti che provengono da altre facoltà, la facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire. La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla facoltà. In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturità classica. Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea, presentandone domanda non oltre il trentuno dicembre.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-19

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