Art. 1

In vigore dal 2 ott 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, art. 5; Visto il parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, espresso con voto n. 14201, emesso nell'adunanza del 29 febbraio 1968; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Berchidda, in provincia di Sassari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 giugno 1968 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 129. - DI PRETORO
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