Art. 1
In vigore dal 2 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 174, emesso nell'adunanza del 12 marzo 1968;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montefalcone Valfortore, in provincia di Benevento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1968
SARAGAT
MANCINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 17. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-21;1068#art-1