Art. 1
In vigore dal 17 ott 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Savona in data 24 settembre 1966, per la classifica in comprensorio di bonifica montana di parte del territorio dei comuni di Dego, Cairo Montenotte, Celle Ligure e Tiglieto della superficie di ha. 9.067 in provincia di Savona e Genova, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Erro-Olba-Teiro-Arzocco;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio comprendente parte dei comuni di Dego, Cairo Montenotte, Celle Ligure e Tiglieto, in provincia di Savona e Genova, esteso per circa ha. 9.067 il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che - vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Erro-Olba-Teiro-Arzocco.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1968
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 168. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-19;1005#art-1