Art. 1

In vigore dal 11 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'Istituto di tecnica aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli; Visto lo statuto dell'Università di Napoli da cui risulta che l'istituto di "Tecnica aziendale" è stato denominato istituto di "Tecnica industriale e commerciale"; Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta del direttore dell'istituto di tecnica industriale e commerciale della suddetta università; Decreta: Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, all'istituto di tecnica aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, deve intendersi attribuito all'Istituto di tecnica industriale e commerciale della stessa facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 6. - GRECO
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Art. 1 Rettifica di assegnazione di un posto di tecnico laureato alla facolta' di "economia e commercio" dell'Universita' di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo