Art. 1
In vigore dal 11 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'Istituto di tecnica aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli;
Visto lo statuto dell'Università di Napoli da cui risulta che l'istituto di "Tecnica aziendale" è stato denominato istituto di "Tecnica industriale e commerciale";
Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta del direttore dell'istituto di tecnica industriale e commerciale della suddetta università;
Decreta:
Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, all'istituto di tecnica aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, deve intendersi attribuito all'Istituto di tecnica industriale e commerciale della stessa facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 6. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-17;836#art-1