Art. 4

In vigore dal 6 nov 1968
L'Università di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;1077#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di "Flora ed erboristeria della Sardegna", della facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Sassari. — Testo vigente | Portale Normativo