Art. 1

In vigore dal 18 set 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 106. - Il secondo comma, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è abrogato e sostituito dal seguente: "Vi si possono iscrivere i laureati in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne, nonché i laureati in lettere che si siano laureati con una tesi di letteratura o filologia straniera moderna". Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica (indirizzo generale, didattico e applicativo) sono aggiunti quelli di: 54) Elettronica quantistica; 55) Algebra. Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti: Indirizzo generale (Tab. A) 17) Calcoli numerici e grafici Indirizzo didattico (Tab. A) 15) Geometria superiore Indirizzo applicativo (Tab. A) 17) Geometria superiore; 18) Ricerca operativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 93. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;930#art-1

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