Art. 1
In vigore dal 11 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 30, relativo agli istituti scientifici della facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che gli istituti già esistenti sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
1) Filologia classica;
2) Storia antica e archeologia;
3) Storia medioevale e moderna;
4) Filologia moderna;
5) Filologia e lingue romanze;
6) Filologia e lingue germaniche;
7) Glottologia e linguistica generale;
8) Storia dell'arte medioevale e moderna;
9) Geografia;
10) Filosofia;
11) Pedagogia e psicologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 5. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;834#art-1