Art. 2

In vigore dal 9 ago 1968
I quattro posti di assistente ordinario come sopra recuperati, vengono così ripartiti: FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Universita di Bologna: 1) cattedra di radiologia.......................... 1 Universita di Roma: 1) cattedra di clinica dermosifilopatica........... 1 FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Universita di Bologna 1) cattedra di fisica superiore.................... 1 FACOLTA DI INGEGNERIA Universita di Palermo 1) cattedra di urbanistica......................... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 38. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;821#art-2

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