Art. 2
In vigore dal 9 ago 1968
I quattro posti di assistente ordinario come sopra recuperati, vengono così ripartiti:
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita di Bologna:
1) cattedra di radiologia.......................... 1
Universita di Roma:
1) cattedra di clinica dermosifilopatica........... 1
FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Universita di Bologna
1) cattedra di fisica superiore.................... 1
FACOLTA DI INGEGNERIA
Universita di Palermo
1) cattedra di urbanistica......................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 38. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;821#art-2