Art. 1

In vigore dal 7 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 61, relativo alla facoltà di medicina veterinaria, è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria e la laurea in scienze della produzione animale". Dopo l'art. 65 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto un nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze della produzione animale. Laurea in scienze della produzione animale Art. 66. - Durata del corso di studi: quattro anni divisi in due bienni. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari e per geometri. Insegnamenti fondamentali: 1° biennio: 1) agronomia generale e coltivazioni erbacee; 2) anatomia degli animali domestici; 3) botanica generale; 4) chimica; 5) principi di economia politica e di statistica; 6) estimo rurale e contabilità; 7) fisiologia degli animali domestici; 8) biochimica; 9) patologia generale comparata; 10) zoologia generale; 11) alimentazione animale; 12) genetica animale e zootecnica generale. 2° biennio: 1) avicoltura; 2) coltivazione e conservazione dei foraggi; 3) igiene veterinaria; 4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale; 5) topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; 6) microbiologia agraria e tecnica; 7) economia e politica agraria; 3) zooeconomia; 9) zootecnica speciale (biennale); 10) zoognostica. Insegnamenti complementari: 1) chimica agraria; 2) edilizia zootecnica (semestrale); 3) entomologia agraria (semestrale); 4) fisica; 5) fisioclimatologia (semestrale); 6) immunogenetica (semestrale); 7) meccanica agraria con applicazioni di disegno; 8) microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale); 9) meccanizzazione degli impianti zootecnici; 10) organizzazione del lavoro (semestrale); 11) fisiopatologia della riproduzione; 12) parassitologia; 13) patologia vegetale (semestrale); 14) tecnica mangimistica; 15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale); 16) idrobiologia. Piscicoltura (semestrale); 17) matematica; 18) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale; 19) igiene zootecnica; 20) patologia aviare (semestrale). Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 10 biennio. L'esame di anatomia degli animali domestici e di biochimica debbono precedere quello di fisiologia degli animali domestici. L'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica speciale, zootecnica generale, zoocolture e alimentazione animale. L'esame di chimica deve precedere quello di biochimica. L'esame di genetica animale e zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale. Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in 6 complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1963 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 42. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;809#art-1

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