Art. 1

In vigore dal 7 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 63. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche". Dopo l'art. 71 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia. Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche Art. 72. - Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica. Insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa; (*) 2) anatomia umana; (*) 3) botanica farmaceutica; (*) 4) chimica fisica; (*) 5) chimica generale ed inorganica; (**) 6) chimica organica I; (*) 7) fisica; fisiologia generale; (*) 9) istituzioni di matematiche; Triennio: 11) analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa); 12) analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti); (*) 13) biochimica applicata; (*) 14) chimica biologica; (*) 15) chimica degli alimenti; (*) 16) chimica farmaceutica applicata; (*) 17) chimica farmaceutica e tossicologica I; (*) 18) chimica farmaceutica e tossicologica II; (**) 19) chimica organica II; (*) 20) farmacologia e farmacognosia; 21) impianti dell'industria farmaceutica; 22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 23) metodi fisici in chimica organica; 24) saggi e dosaggi farmacologici; (*) 25) tecnica e legislazione farmaceutica; Insegnamenti complementari: (*) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; chimica delle sostanze organiche naturali, chimica dei prodotti dietetici; chimica dei prodotti cosmetici; (*) complementi di chimica tossicologica; (*) microchimica; (*) mineralogia. Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica. Per ottenere l'iscrizione al 3° anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari. La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti e di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 35. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;808#art-1

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