Art. 1
In vigore dal 7 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 63. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche".
Dopo l'art. 71 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
Art. 72. - Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.
Insegnamenti fondamentali:
Biennio:
1) analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa;
(*) 2) anatomia umana;
(*) 3) botanica farmaceutica;
(*) 4) chimica fisica;
(*) 5) chimica generale ed inorganica;
(**) 6) chimica organica I;
(*) 7) fisica;
fisiologia generale;
(*) 9) istituzioni di matematiche;
Triennio:
11) analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti); (*) 13) biochimica applicata;
(*) 14) chimica biologica;
(*) 15) chimica degli alimenti;
(*) 16) chimica farmaceutica applicata;
(*) 17) chimica farmaceutica e tossicologica I;
(*) 18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
(**) 19) chimica organica II;
(*) 20) farmacologia e farmacognosia;
21) impianti dell'industria farmaceutica;
22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) metodi fisici in chimica organica;
24) saggi e dosaggi farmacologici;
(*) 25) tecnica e legislazione farmaceutica;
Insegnamenti complementari:
(*) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica delle sostanze organiche naturali, chimica dei prodotti dietetici;
chimica dei prodotti cosmetici;
(*) complementi di chimica tossicologica;
(*) microchimica;
(*) mineralogia.
Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.
Per ottenere l'iscrizione al 3° anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.
La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti e di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 35. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;808#art-1