Art. 1
In vigore dal 28 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari di scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
Economia politica (progredito);
Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna;
Diritto parlamentare;
Diritto diplomatico e consolare;
Scienza della politica;
Metodologia delle scienze sociali;
Economia internazionale;
Ordinamenti e istituzioni dei paesi africani;
Antropologia culturale;
Storia della Germania moderna e contemporanea;
Storia degli Stati Uniti d'America.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 11. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;774#art-1