Art. 1
In vigore dal 26 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale è stato assegnato, tra l'altro, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, per il raddoppiamento della cattedra di chimica fisica, con effetto dall'anno accademico 1965-66;
Visto il verbale dell'adunanza del 2 dicembre 1967, nella quale la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano ha proposto che il posto anzidetto venga destinato al raddoppiamento della cattedra di fisica;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della richiesta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, per l'anno accademico 1965-66, per il raddoppiamento della cattedra di chimica fisica, viene assegnato alla facoltà stessa per il raddoppiamento della cattedra di fisica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 94. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;769#art-1