Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 41

In vigore dal 24 gen 1969
Gli esami di lingue straniere hanno luogo secondo quanto stabilito dalla commissione didattica di sezione. Le commissioni giudicatrici sono nominate dal direttore di sezione e sono composte dal lettore del corso, presidente, da un cultore della lingua e da un membro designato dalla commissione didattica. Il candidato non può conseguire una votazione inferiore a ventisette trentesimi, ed essa non fa media con le altre votazione Ove l'allievo non raggiunga detta votazione, è tenuto a ripetere l'esame nella successiva sessione ordinaria. Il mancato conseguimento della votazione minima predetta in tale seconda prova, comporta l'esclusione dalla scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-41

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Art. 41 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo