Art. 2
In vigore dal 19 set 1968
I predetti dodici posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e 9 della legge 13 luglio 1965, numero 874 e vengono ripartiti come appresso:
Numero
dei posti
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA:
Universita di Bari:
1) cattedra di diritto romano.................... 1
Universita di Firenze:
1) cattedra di diritto civile II................. 1
Universita di Napoli:
1) cattedra di diritto pubblico romano
(per il corso di laurea in scienze politiche)......... 1
FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE:
Universita di Perugia:
1) cattedra di economia politica................... 1
FACOLTA DI ECONOMIA E COMMERCIO:
Universita di Catania:
1) cattedra di lingua inglese.................... 1
FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA:
Universita di Palermo:
1) cattedra di storia della filosofia............ 1
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA:
Universita di Milano:
1) cattedra di chirurgia plastica................ 1
Universita di Padova:
1) cattedra di clinica pediatrica................ 1
Universita di Torino:
1) cattedra di patologia speciale chirurgica e
propedeutica clinica.................................. 1
FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI:
Universita di Bologna:
1) cattedra di anatomia comparata................ 1
Istituto universitario navale di Napoli:
1) cattedra di lingua inglese (lettore).......... 1
ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI:
1) cattedra di bulgaro (lettore)................. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglia n. 111. - DI PRETORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-04;936#art-2