Art. 1
In vigore dal 15 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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I vice consolati di 2ª categoria in Digione, Nimes, Mentone, Agen e Calais (Francia) e l'agenzia consolare di 2ª categoria in Avignone (Francia) sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-04;851#art-1