Art. 1
In vigore dal 26 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di San Bartolomeo del Cervo (Imperia) in data 14 aprile 1966, n. 37 e 17 dicembre 1967, n. 61, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione del comune stesso sia mutata in quella di "San Bartolomeo al Mare";
Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Imperia in data 13 febbraio 1967, n. 46, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale; approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di San Bartolomeo del Cervo, in provincia di Imperia, è mutata in quella di "San Bartolomeo al Mare".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1968
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 99. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-01;768#art-1