Art. 1

In vigore dal 11 ago 1968
N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dalla "Davide Campari - Milano - Società per azioni", con sede in Milano, con atto a rogito avv. Luigi Piantelli, notaio in Milano, in data 22 novembre 1966, n. 199559-9199 di rep. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 12. - GRECO
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Art. 1 Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, sede centrale in Roma, ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo