Art. 1
In vigore dal 6 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di "filosofia".
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "sociologia dell'educazione".
Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di "chimica delle sostanze organiche naturali", "Impianti dell'industria farmaceutica" e "chimica degli alimenti".
Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti di "Impianti e macchinari farmaceutici" e di "chimica bromatologica" sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 41. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-28;800#art-1