Art. 3

In vigore dal 15 ago 1968
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) tre posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza dalla stessa Università di Padova; b) un altro posto di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di scienze politiche della stessa Università di Padova; c) un altro posto di professore, prelevato sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62; d) otto posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-25;850#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo