Art. 1
In vigore dal 17 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione della Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto l'art. 75 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1968;
Visto l' della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;
Visto l'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente modifiche e proroga delle disposizioni sull'impianto di collegamenti telefonici, nelle frazioni di comune e nuclei abitati, il quale articolo dispone che all'onere di L. 1.200.000.000 derivante dall'applicazione della stessa legge, si farà fronte, nell'anno finanziario 1968, per lire 800.000.000 mediante prelevamento della somma corrispondente dal predetto fondo di riserva e per lire 400.000.000 mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa n. 191 e n. 198 dell'Azienda medesima, rispettivamente per lire 290 milioni e per lire 110 milioni;
Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 800.000.000 depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso, la Tesoreria centrale, la somma di L. 800.000.000 per far fronte, nell'anno finanziario 1968, all'onere derivante dall'applicazione della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;868#art-1