Art. 2

In vigore dal 23 lug 1968
Il prefetto della provincia di Udine, sentito il comitato provinciale di controllo, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1968 SARAGAT TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 88. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;760#art-2

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