Art. 1

In vigore dal 20 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario. approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, numero 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244; Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1967, n. 908, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Liguria; Vista la domanda presentata dal predetto istituto in data 25 marzo 1968; Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del proprio fondo di dotazione di L. 2 miliardi; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all' della legge 29 luglio 1949, n. 474. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1968 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 89. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;757#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Liguria ad emettere cartelle fondiarie. — Testo vigente | Portale Normativo