Art. 22

In vigore dal 7 ago 1969
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 53.900.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i proventi dei laboratori e delle officine; 5) con i contributi degli alunni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1637#art-22

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Art. 22 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pavia. — Testo vigente | Portale Normativo