Art. 2
In vigore dal 7 ago 1969
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per la meccanica navale con sezioni per: meccanico navale - N. 3 sezioni (triennale).
2. Scuola professionale per la gente di mare con sezioni per:
padrone marittimo al traffico - N. 2 sezioni (biennale);
radiotelegrafista di bordo (triennale).
3. Scuola professionale per la costruzione navale con sezioni per:
elettricista di bordo (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1634#art-2