Art. 2

In vigore dal 7 ago 1969
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per la meccanica navale con sezioni per: meccanico navale - N. 3 sezioni (triennale). 2. Scuola professionale per la gente di mare con sezioni per: padrone marittimo al traffico - N. 2 sezioni (biennale); radiotelegrafista di bordo (triennale). 3. Scuola professionale per la costruzione navale con sezioni per: elettricista di bordo (triennale).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1634#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo