Art. 2
In vigore dal 6 ago 1969
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
stenodattilografo (biennale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1633#art-2