Art. 2

In vigore dal 6 ago 1969
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera. Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per: addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale); addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale); addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale); addetto alla portineria d'albergo (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1631#art-2

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Art. 2 Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Cervia. — Testo vigente | Portale Normativo